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anni, un altro affittuario che non sia mai stato dichiarato responsabile di trasgressioni alle norme sulla coltivazione indigena del tabacco e non conviva con persone le quali abbiano dovuto rispondere o debbano rispondere di tali trasgressioni;

b) nei casi di mezzadria o di colonia parziaria, quando la contravvenzione sia personalmente imputata al colono, il proprietario non debba risponderne neppure civilmente ed avvenuta la estinzione o la rescissione del contratto in corso, subentri la conduzione diretta del fondo da parte del proprietario come sopra irresponsabile, o un nuovo contratto di colonia con altro colono che non sia mai stato dichiarato responsabile di trasgressioni come sopra e non conviva con persone le quali abbiano dovuto o debbano rispondere di tali trasgressioni.

I motivi di esclusione valgono tanto per le persone dei coltivatori e dei coltivatori speciali, quanto per quelle dei procuratori, rappresentanti e periti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1895.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi 14 ottobre 1895.
Reg. 199. Atti del Governo a f. 115. E. ANGelotti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA.

P. BOSELLI,

N. 618.

3581

REGIO DECRETO portante alcune modificazioni al nuovo ordinamento della regia accademia navale.

29 settembre 1895.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 ottobre 1895, n. 247)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento della regia accademia navale stabilito col Nostro decreto del 28 gennaio 1894, n. 33; ' Udito il parere del consiglio superiore di marina; Sulla proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle materie sulle quali, secondo l'art. 9 del regio decreto del 28 gennaio 1894, n. 33, devono venire esaminati i concorrenti all'ammissione non provveduti di licenza di liceo o d'istituto tecnico, è aggiunta la fisica.

Art. 2.

Fra i titoli che possono presentare i candidati i quali aspirano alla carriera del commissariato, è pure ammessa la licenza della sezione di commercio e ragioneria di un istituto tecnico.

Coloro che intendono dedicarsi a questo ramo di servizio, possono essere dispensati dall'esame di algebra elementare, geometria e fisica, assoggettandosi a venire in

vece esaminati sulle seguenti materie: computisteria e ragioneria, nozioni generali di scienza economica e finanziaria, elementi di diritto civile e amministrativo.

Art. 3.

I candidati che aspirano alla carriera dell' ingegneria navale e quelli che aspirano alla carriera del commissariato, sono dispensati dal soddisfare alle condizioni di facoltà visiva determinate dall'art. 8 del regio decreto del 28 gennaio 1894, n. 33, ma devono dimostrare, con opportuno esperimento, che la loro vista è superiore al grado che rende incapace al servizio militare marittimo, secondo le prescrizioni del regolamento per l'applicazione della legge sulla leva.

Art. 4.

Nessun allievo può essere ammesso alla regia accademia navale, se non ha compiuto il sedicesimo anno di età il 1° di ottobre dell'anno in cui ha luogo il concorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 29 settembre 1895.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 14 ottobre 1895.
Reg. 200. Atti del Governo a f. 137. E. ANGELOTTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA.

E. MORIN.

N. 619.

REGIO DECRETO che approva lo statuto del Banco di Napoli.

15 ottobre 1895.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 ottobre 1895, n. 245)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 agosto 1890, n. 7041, per il riordinamento dei Banchi di Napoli e di Sicilia;

Veduto il Nostro decreto del 3 aprile 1892, n. 187, col quale fu approvato il testo unico delle disposizioni statutarie del Banco di Napoli;

Veduto il Nostro decreto del 23 marzo 1893, n. CLXXVI (parte supplementare), col quale fu approvato lo statuto della cassa di risparmio del Banco di Napoli;

Veduta la legge 10 agosto 1893, n. 449, per il riordinamento degli istituti di emissione ;

In virtù delle facoltà concesse dall'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, per i provvedimenti di finanza e

di tesoro ;

Veduto l'allegato T, approvato con lo stesso art. 39 della citata legge;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

approvato l'annesso statuto del Banco di Napoli, composto di quarantaquattro articoli, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Con altro Nostro decreto, da emanarsi, non più tardi del 30 novembre 1895, sentita la corte dei conti, saranno stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie, riguardanti la liquidazione delle pensioni degli impiegati del Banco di Napoli, in conformità dell'art. 11 del citato allegato T, alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Sono abrogati:

Art. 3.

il testo unico delle disposizioni statutarie del Banco di Napoli, approvato col citato Nostro decreto 3 aprile 1892, n. 187;

lo statuto della cassa di risparmio di Napoli, approvato col citato Nostro decreto 23 marzo 1893, n. CLXXVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delio Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi • dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valdieri, addì 15 ottobre 1895.

UMBERTO

Registrato alla corte dei conti addi 17 ottobre 1895.
Reg. 198. Atti del Governo a f. 223. E. ANGelotti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA.

SIDNEY SONNINO.

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