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Le attività della cassa, che fossero impiegate in modo diverso, dovranno essere liquidate entro cinque anni, a par tire dal 10 agosto 1895, salvi i termini più lunghi dipendenti da contratti stipulati precedentemente. Tutte le somme ricavate da tale liquidazione dovranno essere impiegate esclusivamente nei titoli indicati nel comma precedente.

TITOLO IV.

Amministrazione.

Art. 13.

L'amministrazione del Banco è affidata al direttore generale ed al consiglio d'amministrazione, sotto la sorveglianza del consiglio generale.

Composizione del consiglio generale.

Art. 14.

11 consiglio generale si compone: del sindaco di Napoli;

del presidente del consiglio provinciale di Napoli; del presidente della camera di commercio di Napoli; di tre delegati eletti: uno dal consiglio comunale, uno dal consiglio provinciale e uno dalla camera di commercio di Napoli;

di un delegato eletto dal consiglio provinciale di Bari;

di un delegato eletto dalla camera di commercio di Bari;

di un delegato eletto dal consiglio provinciale di ognuna delle seguenti provincie: Aquila, Avellino, Benevelto, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza,

Foggia, Lecce, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Teramo;

di un delegato eletto dalle camere di commercio di ogni altra provincia del Regno in cui il Banco abbia una sede.

del direttore generale e dei due consiglieri d'amministrazione di nomina governativa.

Nei casi d'incompatibilità determinati dalle leggi, il sindaco di Napoli e il presidente del consiglio provinciale e della camera di commercio di Napoli, saranno rispettivamente surrogati dai loro rappresentanti a termini di legge.

Art. 15.

I membri elettivi del consiglio generale del Banco si rinnovano ogni biennio.

Le funzioni di componente il consiglio generale sono gratuite.

Esse sono, eccezione fatta dall' ufficio di consigliere di amministrazione, incompatibili con qualunque ufficio retribuito dal Banco, sia direttamente, sia indirettamente, a stipendio fisso o variabile.

I componenti il consiglio generale non potranno mai percepire alcuna retribuzione, indennità o compenso per qualsiasi opera o servizio professionale, che prestassero individualmente, in via ordinaria o straordinaria, a vantaggio del Banco.

E pure esclusa ogni indennità di soggiorno ́o di rappresentanza.

Art. 16.

I componenti il, consiglio generale non hanno voto deliberativo per qualsiasi affare nel quale siano personal

mente interessati, o in cui abbiano preso parte come amministratori di altre aziende.

I componenti del consiglio di amministrazione non hanno voto deliberativo nell'esame del rendiconto e del bilancio dell'esercizio annuale.

Sessioni del consiglio generale.

Art. 17.

Il consiglio generale si riunisce, in Napoli, nel primo trimestre di ogni anno in sessione ordinaria, sedendo possibilmente tutti i giorni.

La durata della sessione non può eccedere i quindici giorni. Può prorogarsi per altri dieci giorni a richiesta di otto dei suoi componenti presenti.

Il consiglio generale può essere convocato in sessione straordinaria, sia per invito promosso direttamente dal ministro del tesoro, sia in seguito a domanda fatta al ministro del tesoro o dal consiglio d'amministrazione o dal presidente del consiglio generale, d'accordo con almeno otto membri del consiglio medesimo.

In tale domanda deve essere indicato l'oggetto per il quale si crede necessaria la convocazione.

Art. 18.

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito da chi promuove la convocazione del consiglio. Questo, durante la sessione ordinaria, nelle forme che saranno indicate nel regolamento, potrà aggiungervi altri argomenti, dandone comunicazione al delegato del Ministero del tesoro che assiste alle adunanze.

Nelle sessioni straordinarie saranno messe all'ordine del

giorno e discusse le sole materie per le quali sia stata autorizzata la convocazione.

Il ministro del tesoro può far inserire nell'ordine del giorno tanto delle sessioni ordinarie, quanto delle straordinarie, le proposte che creda di far discutere nell'adunanza generale del consiglio.

Nessuna deliberazione può essere presa dal consiglio sopra affari non iscritti nell'ordine del giorno.

Art. 19.

Per la validità delle deliberazioni deve essere presente la metà più uno dei componenti il consiglio generale, non tenendo calcolo in questo computo dei membri legalmente in congedo.

Non trovandosi in numero legale per deliberare, sia nella prima che nelle successive sedute, si procede ad una seconda convocazione. Questa sarà valida quando all'adunanza intervenga almeno un terzo dei componenti il consiglio.

Nella seconda convocazione non potranno trattarsi che gli affari posti all'ordine del giorno della prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Attribuzioni del consiglio generale.

Art. 20.

Il consiglio generale ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo del Banco.

Esamina ed approva il bilancio dell'esercizio decorso, udita la relazione di due revisori dei conti, eletti fra i propri componenti nella prima tornata della sessione;

discute ed approva il rendiconto sull'operato del consiglio di amministrazione durante il medesimo esercizio;

dà voto, in conformità dell'art. 3, sulle proposte di istituzione e soppressione di sedi, succursali e agenzie, presentate dal consiglio di amministrazione;

approva i ruoli organici del personale, e le loro modificazioni;

delibera sulle transazioni, alienazioni e permute dei beni patrimoniali del Banco, sottoposte alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione;

dà voto sulle modificazioni allo statuto che il consiglio di amministrazione credesse di proporre al Governo;

dà voco sulle modificazioni che il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni statutarie, propone al Governo di introdurre nel regolamento;

nomina annualmente, fra i suoi membri, tre delegati effettivi e un delegato. supplente a far parte del consiglio di amministrazione;

nomina le commissioni che crede necessarie per la istruzione degli affari sottoposti alle sue deliberazioni, e per le inchieste e verifiche che ritiene opportune.

Il consiglio generale non può deliberare validamente sopra argomenti che escano dalla competenza attribuitagli dal presente statuto.

Composizione del consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione si compone: del direttore generale, che lo presiede;

di tre delegati effettivi e di un delegato supplente, scelti annualmente dal consiglio generale tra i suoi membri; di due consiglieri d'amministrazione nominati con decreto reale, su proposta del ministro del tesoro, da rin

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