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Banco nelle cause in cui sia impegnato, scegliendoli nell'albo approvato dal consiglio di amministrazione;

destina gli ingegneri per qualsiasi lavoro di carattere tecnico, scegliendoli nell'albo approvato come sopra; esamina ed approva le situazioni generali del Banco; firma la corrispondenza, la girata degli effetti, gli ordinativi, le polizze e i mandati di pagamento, ai termini del regolamento;

fa al consiglio di amministrazione ed al consiglio generale tutte le proposte che giudica utili al Banco e al buon andamento dell'amministrazione, sia nei rapporti col pubblico, sia nei rapporti interni;

in generale, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente al consiglio generale ed al consiglio di amministrazione.

Art. 30.

È vietato al direttore generale di concedere sconti ed anticipazioni.

Art. 31.

Il direttore generale, in caso di assenza o di impedimento, designa il consigliere di nomina governativa che dovrà sostituirlo.

Segretario generale.

Art. 32.

Il segretario generale è nominato dal ministro del tesoro, sopra una terna proposta dal consiglio di amministrazione.

Egli è alla immediata dipendenza del direttore generale, lo coadiuva in tutte le sue incombenze, e sopraintende al servizio di tutti gli uffici del Banco.

TITOLO V.

Sedi e succursali.

Art. 33.

Le sedi e succursali del Banco sono amministrate dai direttori, sotto la vigilanza della amministrazione centrale.

Art. 34.

I direttori di sede sono nominati dal ministro del tesoro sopra terne proposte per ciascuno di essi dal consiglio di amministrazione.

I direttori di succursali sono nominati dal consiglio di amministrazione, osservate le norme del regolamento per l'esecuzione del presente statuto.

Art. 35.

I direttori rappresentano verso i terzi la sede o la succursale alla quale sono preposti;

firmano la corrispondenza, i vaglia, gli assegni bancari, i mandati di pagamento, le quietanze delle cambiali su piazza e le girate;

distribuiscono le somme poste a disposizione del rispettivo stabilimento per le varie specie di operazioni, osservate le istruzioni della direzione generale, e provvedono all'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'amministrazione centrale;

custodiscono una delle chiavi del tesoro;

vigilano sulla regolare gestione delle casse;

dispongono verifiche di cassa, del portafoglio e quelle altre che credano necessarie, riferendone poi il risultato alla direzione generale;

destinano, in caso di urgenza, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, scegliendoli nell'albo approvato dal

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consiglio di amministrazione e dandone avviso alla direzione generale ;

accordano con gedi per un tempo non maggiore di otto giorni e per una sola volta all'anno;

prendono, riguardo al personale, quei provvedimenti disciplinari che il regolamento dà loro facoltà d'adottare. In caso d'assenza o di legittimo impedimento sono sostituiti da un funzionario designato dall'amministrazione centrale.

Commissioni di sconto.

Art. 36.

Ciascuna sede e succursale del Banco ha non più di dodici e non meno di otto commissari di sconto, nominati dal consiglio d'amministrazione su proposta dei direttori locali.

I medesimi durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.

Due commissari, che prestano servizio per turno, e il direttore dello stabilimento, che la presiede, formano la commissione di sconto.

È vietato lo sconto di effetti che portino la firma dei direttori e di qualunque impiegato del Banco.

Il direttore ha facoltà di sospendere le deliberazioni della commissione di sconto. Quando si valga di questa facoltà, è tenuto a riferirne immediatamente le ragioni alla direzione generale, che decide in modo definitivo.

Gli effetti accettati, girati o presentati al Banco da commissari di sconto o da ditte e società commerciali delle quali siano soci o nelle quali esercitino qualche ufficio, non possono essere ammessi allo sconto se non da una commissione alla quale niuno di essi prenda parte.

I componenti del consiglio generale e quelli del consiglio d'amministrazione non possono far parte delle commissioni di sconto, nè intervenire alle sedute di esse.

Art. 37.

È nelle attribuzioni dei commissari di sconto il servizio dell'apertura e della chiusura giornaliera delle casse. A questo scopo la commissione designa quello fra i commissari che deve tenere, per turno, una delle tre chiavi delle casse medesime.

TITOLO VI.

Stato degli impiegati.

Art. 38.

Le norme per l'ammissione agli impieghi nel Banco, per le promozioni di classe e di grado e per tutto ciò che si attiene al personale saranno stabilite col regolamento. Le pensioni, gli assegni di disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di trasferta degli impiegati del Banco, sono regolate dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato, salve le disposizioni speciali di che all'art. 11, dell'allegato T, alla legge 8 agosto 1895, n. 486. Alle controversie fra gli impiegati del Banco e l'amministrazione di esso per la liquidazione delle pensioni, è estesa la giurisdizione della corte dei conti.

TITOLO VII.

Incompatibilità.

Art. 39.

I membri dei due rami del Parlamento non possono esercitare nel Banco alcun ufficio retribuito o gratuito.

Art. 40.

Il direttore generale, i direttori delle sedi, succursali e dipendenze e tutti gl' impiegati del Banco non possono esercitare commerci e industrie, fare operazioni di borsa. nò aver parte, a qualsiasi titolo, nell'amministrazione di altri istituti di credito, stabilimenti industriali e ditte commerciali.

I direttori e gli amministratori degli istituti di credito, di stabilimenti industriali, i rappresentanti di ditte commerciali, e, in genere, coloro i quali abbiano una esposizione cambiaria permanente col Banco, non possono essere eletti a far parte, a qualsiasi titolo, del consiglio generale e del consiglio di amministrazione.

I direttori e gli amministratori degli istituti di credito, che non si trovano nelle condizioni previste dal comma precedente, possono far parte del consiglio generale, ma non possono essere delegati al consiglio di amministrazione.

Art. 41.

Non possono far parte del consiglio generale e del consiglio di amministrazione coloro che abbiano lite vertente col Banco, o abbiano lasciato cadere in sofferenza effetti da loro presentati allo sconto, o siano per qualsiasi titolo debitori inadempienti verso il Banco.

I falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dall'albo secondo le disposizioni del codice di commercio, coloro che, quantunque non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali, e coloro che abbiano lite vertente col Banco od effetti in sofferenza o che siano, per qualsiasi motivo, debitori inadempienti verso il Banco, non possono far parte delle commissioni di sconto.

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