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convenga di citarle, commentarle, criticarle o riportarle letteralmente; niuno però potrà pubblicarle nè separatamente, nè in collezione senza espresso permesso del Governo.

Giornali.

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Art. 29. I proprietari di giornali, i quali vogliono assicurare la proprietà di questi ed assimilarli alle produzioni letterarie per godere dei benefizi della presente legge, presenteranno alla fine di ogni anno, al Registro della proprietà intellettuale, tre collezioni dei numeri pubblicati nel corso dello stesso anno.,

Art. 30. L'autore od il traduttore di scritti che sieno stati inseriti, o che in seguito si inseriranno in pubblicazioni periodiche, o quelli che abbiano diritto sui detti scritti, potranno pubblicarli formando collezione scelta, o completa di essi, se non sia convenuto altrimenti col proprietario del giornale.

Art. 31. Gli scritti e i telegrammi inseriti in pubblicazioni periodiche potranno essere riprodotti in qualunque altra pubblicazione della stessa specie, purchè nella pubblicazione che prima li riportò non sia espresso accanto al titolo della stessa, od alla fine dell'articolo la proibizione di riprodurli; in ogni caso s' indicherà sempre l'originale dal quale sono copiati.

Collezioni. Art. 32. L'autore o il traduttore di diverse opere scientifiche, letterarie o artistiche può pubblicarle tutte, o alcune in collezione, quantunque le abbia parzialmente alienate.

L'autore di discorsi letti nelle Accademie reali od in qualunque altra corporazione può pubblicarli in collezione o separatamente.

Gli accademici godono eguale facoltà per gli altri scritti compilati col consenso o per incarico delle dette Accademie, eccettuati quelli che a queste appartengono indefinitamente come scritti destinati all' insegnamento speciale e costante del loro rispettivo istituto.

Art. 33. Si stabilirà un

(Registro) Registrazione. Registro generale della proprietà intellettuale nel Ministero del Fomento.

In tutte le biblioteche provinciali ed in quella dell'istituto d'insegnamento secondario dei capoluoghi di provincia, dove manchino tali biblioteche, si aprirà un registro, nel quale si segneranno per ordine cronologico le opere scentifiche, letterarie od artistiche che in esse si presentano per gli effetti di questa legge.

Col proprio oggetto si segneranno del pari nel registro le incisioni, le litografie, i piani di architettura, le carte geografiche o geologiche, ed in generale qualunque disegno di indole artistica o scientifica.

Art. 34. I proprietari delle opere indicate nell' articolo precedente, rimetteranno, firmati, alle rispettive biblioteche tre esemplari per ciascuna di dette opere: uno da rimanere in deposito nella medesima biblioteca provinciale o dell'istituto; l'altro pel Ministero del Fomento ed il terzo per la biblioteca nazionale.

Ottenuta dai capi delle biblioteche la relativa ricevuta ed il certificato dell'iscrizione delle opere nel registro provinciale, i proprietari delle stesse si dirigeranno al Governo civile perchè questo partecipi al Ministero del Fomento l'avvenuta iscrizione, e gli rimetta i due esemplari che in ogni caso spettano al detto Ministero ed alla biblioteca nazionale.

I Governi civili invieranno semestralmente alla direzione generale d'istruzione pubblica un quadro delle iscrizioni eseguite e dei cambiamenti ulteriori, per formare il registro generale della proprietà intellettuale.

Art. 35. Gli autori delle opere scientifiche, letterarie od artistiche andranno esenti da qualunque imposizione, contribuzione o gravame per la inscrizione nel registro.

Le leggi fisseranno la tassa corrispondente per la trasmissione della detta proprietà.

Art. 36. Per godere dei benefizi di questa legge èmestieri che il diritto di proprietà sia stato inscritto nel registro della proprietà intellettuale, giusta quanto è stabilito negli articoli precedenti.

Quando un'opera drammatica o musicale sia stata rappresentata in pubblico, e non sia stata stampata, basteră.

per godere del diritto di proprietà, presentare un solo esemplare manoscritto della parte letteraria ed uno simile delle melodie col loro accompagnamento corrispondente nella parte musicale.

Il termine per eseguire la registrazione sarà quello di un anno a partire dal giorno della pubblicazione dell' opera; però il proprietario godrà dei benefizi di questa legge dal giorno in cui cominciò la pubblicazione, e li perderà solo nel caso che non adempia, nell'anno conceduto per la inscrizione, a ciò che è richiesto per la detta registrazione.

Art. 37. I quadri, le statue, i bassi ed alti-rilievi, i modelli di architettura e di topografia, ed in generale tutte le opere d'arte, di pittura, scultura o plastica sono escluse dall'obbligo della registrazione e del deposito. Non perciò i loro proprietari cessano di godere pienamente tutti i benefizi che accordano la presente legge e il diritto comune alla proprietà delle opere dell' ingegno.

Norme per la decadenza. Art. 38. Ogni opera non inscritta nel Registro della proprietà intellettuale potrà essere pubblicata nuovamente, ristampata dallo Stato, dalle Corporazioni scientifiche o dai privati durante dieci anni a partire dal giorno in cui spirò il diritto di registrarla.

Art. 39. Se oltre i dieci stabiliti passasse un altro anno senza che nè l'autore nè chi vi abbia diritto, curino la registrazione dell'opera, questa entrerà definitivamente ed assolutamente nel dominio pubblico.

Art. 40. Le opere che non siano state pubblicate nuova mente dal loro proprietario per lo spazio di venti anni, passeranno in dominio pubblico, e lo Stato, le Corporazioni scientifiche od i privati potranno riprodurle senza alterarle: però niuno potrà opporsi che altri pure le riproduca.

Art. 41. Un'opera, passati i venti anni, non entrerà nel dominio pubblico:

1.° Quando, essendo drammatica, lirico-drammatica o musicale, dopo che sia stata eseguita in pubblico, e che ne sia stata depositata una copia manoscritta al Registro, non arrivi ad essere stampata dal suo proprietario;

2.° Quando, dopo che sia stata stampata è posta in vendita l'opera, passino venti anni senza che venga ristampata, purchè il suo proprietario provi sufficientemente che nel detto periodo di tempo ne ha tenuto degli esemplari in vendita pubblica.

Art. 42. Perchè un'opera passi in dominio pubblico, ai sensi dell'articolo 40, è necessario che preceda una dichiarazione del Registro della proprietà, in forza della quale il Governo inciti il proprietario a ristamparla, fissandogli all'uopo il termine di un anno.

Art. 43. Quando le opere si pubblichino in parti successive e non tutte in una sol volta, i termini indicati dagli articoli 38, 39 e 40 cominceranno a decorrere quando l'opera sia finita.

Art. 44. Non si applicherà il disposto degli articoli 38, 39 e 40, quando l'autore, che conserva la proprietà dell'opera, prima che spirino i termini dai citati articoli assegnati, dichiari solennemente esser suo volere che l'opera non venga pubblicata.

Egual diritto, ed esercitato nella medesima forma, spetta all' erede, sempre che lo faccia valere in seguito a deliberazione di un consiglio di famiglia, costituito nelle forme che il regolamento stabilirà.

Penalità. Art. 45. Delle frodi in danno della proprietà intellettuale commesse mediante la pubblicazione delle opere cui la legge si riferisce, risponderà in primo luogo colui che apparisca autore della frode, e, in difetto di costui, successivamente l'editore e lo stampatore, salvo prova in contrario della incolpabilità rispettiva.

Art. 46. I frodatori della proprietà delle opere dell' ingegno, oltre le pene che fissano l'articolo 552 ed i correlativi del Codice penale vigente, subiranno la perdita di tutti gli esemplari illegalmente pubblicati, i quali saranno consegnati al proprietario che patì la frode.

Art. 47. La precedente disposizione sarà applicabile:

1.o A coloro che riproducano in Ispagna le opere di proprietà privata stampate la prima volta in ispagnuolo in paese estero;

2.o A coloro i quali falsifichino il titolo o il frontespizio di qualche opera, oppure stampino in essa che l'edizione siasi fatta in Ispagna mentre fu pubblicata in paese estero;

3.o A coloro che imitino i detti titoli in guisa che si possa confondere il nuovo col vecchio, secondo il prudente giudizio dei tribunali;

4. A coloro i quali importino in contrabbando dall'estero, opere in cui siasi commessa la frode, senza pregiudizio della responsabilità fiscale che loro incombe per aver frodato la dogana;

5.o A coloro i quali, in qualunque dei modi sopraindicati, rechino pregiudizio ad autori esteri, quando tra la Spagna ed il loro paese vi sia reciprocanza.

Art. 48. Saranno circostanze aggravanti della frode:

1.o Il cambiamento del titolo di un'opera o l'alterazione del suo testo per pubblicarla;

2.o La riproduzione all'estero, se dopo si introduce in Ispagna, e più ancora se si varia il titolo o se ne altera il testo.

Art. 49. I tribunali ordinari applicheranno gli articoli compresi in questo titolo per la parte che è di loro competenza.

I governatori di provincia e, dove questi non risiedono, gli alcadi ad istanza del proprietario di un' opera drammatica o musicale, decreteranno la sospensione della esecuzione dell' opera o il deposito del prodotto per quanto basti a garantirne i diritti di proprietà della rappresentazione.

Se tal prodotto non bastasse all'oggetto, potrà l'interessato promuovere innanzi ai tribunali l'azione relativa.

Diritto internazionale. Art. 50. I cittadini degli Stati la cui legislazione riconosca agli spagnuoli il diritto della proprietà intellettuale nei termini stabiliti dalla presente legge, godranno in Ispagna dei diritti garantiti dalla legge medesima, senza bisogno di trattato nè di azione diplomatica, ma solo mediante l'azione privata dedotta innanzi al giudice competente.

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