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Così pure il giureconsulto e il legislatore trovano in ciascuna legislazione speciale qualche disposizione, che non esiste in altre: ha quindi campo e modo di approfondire i propri studi e raffronti, ed avvisare a quelle ulteriori riforme che valgano a sempre meglio perfezionare la nostra legislazione interna.

Sappiamo che il Governo sta per ultimare le sue pratiche per nuovi trattati simili colla Gran Brettagna, coll'Austria, col Belgio, colla Svizzera e colla Russia; e quando ciò avvenga non mancheremo di completare con essi la nostra pubblicazione.

È una conquista della civiltà moderna la protezione che si va universalmente a consolidare sul patrimonio delle scienze, delle lettere e delle arti, e crediamo non sarà male accolto questa specie di Digesto sulla proprietà letteraria.

I.

CONVENZIONE LETTERARIA

CONCHIUSA FRA L'ITALIA E LA SPAGNA

il 28 giugno 1880

1

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Mastà il Re di Spagna, mossi dallo stesso desiderio di garantire nei loro rispettivi Stati l'esercizio del diritto di proprietà sopra le opere scientifiche, letterarie ed artistiche che vedano la luce nell' una e nell'altra delle due nazioni, hanno creduto opportuno di stipulare una Convenzione speciale a quest' effetto, e hanno nominato per loro plenipotenziari, cioè Sua Maestà il Re d'Italia, il cavaliere Augusto dei baroni Peiroleri, Grande Uffiziale degli Ordini dei santi Maurizio e Lazzaro, ecc., e Sua Maestà il Re di Spagna, Sua Eccellenza il signor Don Diego Coello de Portugal y Quesada, ecc.

I quali, dopo essersi comunicati reciprocamente i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli:

Art. 1. A cominciare dall'epoca in cui, giusta le disposizioni dell'articolo 7, la presente Convenzione sarà messa in vigore, gli autori, gli editori e i traduttori di opere scientifiche, letterarie ed artistiche, o loro aventi causa, che avranno assicurato con le formalità prescritte dalla legge il loro diritto di proprietà o di riproduzione in uno dei due paesi contraenti,

godranno nell' altro paese dei diritti accordati agli autori o editori o traduttori delle opere stesse, o loro aventi causa, dalla legge locale, senza che sia necessario di compiere le formalità prescritte dalla legge medesima.

Ciò non di meno, questi diritti, che non dovranno avere una durata maggiore di quella accordata agli autori, editori, traduttori, o loro aventi causa, nazionali, non potranno in ogni caso eccedere la durata stabilita dalla legge del paese di origine.

L'espressione opere scientifiche, letterarie ed artistiche > usata al principio di quest' articolo comprende la pubblicazione di libri, d' opere drammatiche, composizioni musicali, disegni, pitture, sculture, incisioni, litografie e fotografie, le carte, i piani, i disegni scientifici ed ogni altra produzione scientifica, letteraria od artistica, che si possa pubblicare coi vari sistemi di stampa e con tutti i mezzi di riproduzione ora conosciuti o che potranno essere inventati in avvenire.

I procuratori o gli aventi causa degli autori, traduttori, compositori, pittori, scultori, incisori e fotografi godranno dei medesimi diritti accordati dalla presente Convenzione agli autori, traduttori, compositori, pittori, scultori, incisori e fotografi.

Art. 2. Quando l'autore, l'editore o il traduttore di una delle opere specificate all'articolo 1 abbia ceduto il suo diritto di pubblicazione o di riproduzione ad un editore di uno dei due paesi o di un paese straniero, sotto la condizione che gli esemplari di questa opera o di queste edizioni non possano essere venduti nell'altro paese, questi esemplari o edizioni saranno considerati e trattati come contraffazioni.

Questa disposizione non si applica agli esemplari o edizioni in transito pel territorio a destinazione di un terzo paese.

Art. 3. In caso di contravvenzione si applicheranno in ciascun paese le regole di competenza e di procedura, come pure le pene determinate dalle leggi rispettive, come se la contravvenzione fosse stata commessa in pregiudizio di una opera o di una produzione d'origine nazionale.

I caratteri costitutivi della contraffazione, come pure di qualsiasi contravvenzione, saranno stabiliti dai tribunali di ciascun paese in conformità delle leggi locali.

Quando in uno dei due paesi si dovrà dare giudizialmente la prova che l'autore, editore o traduttore abbia assicurato il proprio diritto mediante le formalità prescritte dalla legge nel paese d'origine, basterà, per quanto concerne le formalità prescritte dalla legge italiana, un certificato rilasciato dalla Prefettura presso la quale è stata fatta la dichiarazione e depositata l'opera, legalizzato dai Ministeri d'agricoltura, industria e commercio e degli affari esteri in Roma e dal Ministro d'Italia in Madrid; e, per ciò che concerne le formalità prescritte dalla legge spagnuola, basterà un certificato rilasciato dal Ministero del Fomento e legalizzato dal Ministero degli affari esteri in Madrid e dal Ministro di Spagna in Roma.

Art. 4. Rimane inteso che, se una delle Alte Parti contraenti venisse a stipulare con una terza Potenza una Convenzione sulla proprietà intellettuale e ad accordarle maggiori vantaggi, l'altra godrebbe degli stessi vantaggi nelle medesime condizioni.

Art. 5. Al fine di facilitare la esecuzione della presente Convenzione le due Alte Parti contraenti si obbligano a rimettersi reciprocamente, ogni trimestre, una lista delle opere per le quali gli autori, editori e traduttori hanno assicurato, mediante le formalità prescritte dalla legge, i propri diritti nel paese rispettivo, e a comunicarsi regolarmente le leggi ed i regolamenti che saranno d' ora innanzi pubblicati nel loro rispettivo paese circa il diritto di proprietà intellettuale sulle opere e produzioni comprese nella presente Convenzione.

Art. 6. Le stipulazioni della presente Convenzione non potranno portare pregiudizio al diritto che ognuna delle due Parti contraenti si riserva espressamente di sorvegliare o di interdire con provvedimenti legislativi o di polizia interna la vendita, circolazione, rappresentazione o esposizione di qualunque opera o produzione a riguardo della quale uno dei due paesi stimerà conveniente di esercitare questo diritto.

Art. 7. La presente Convenzione sarà messa in vigore nel più breve termine possibile dopo lo scambio delle ratifiche. Il Governo di ciascuno dei due paesi farà sapere antici patamente il giorno fissato per l'andata in vigore di questa Convenzione, e le sue disposizioni non saranno applicabili che alle opere od articoli pubblicati dopo l'epoca fissata.

La presente Convenzione sarà obbligatoria per sei anni a cominciare dal giorno della sua andata in vigore; e, nel caso in cui niuna delle Parti contraenti avesse notificato all'altra un anno prima della fine del detto periodo la sua intenzione di farne cessare gli effetti, essa resterà obbligatoria per un anno e così di seguito di anno in anno sino a dodici mesi dopo che una delle due Parti l'avrà denunziata.

Le Alte Parti contraenti si riservano tuttavia la facoltà di introdurre di comune accordo nella presente Convenzione le modificazioni che l'esperienza dimostrasse convenienti che fossero compatibili con lo spirito e i principii della Convenzione stessa.

Art. 8. La presente Convenzione sarà ratificata ed il cambio delle ratifiche avrà luogo in Roma nel termine di quaranta giorni a partire da quello in cui sarà firmata, o prima se sarà possibile (1).

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi l'hanno firmata in doppio originale e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi. Fatta in Roma, il ventotto giugno mille ottocento ottanta.

A. PEIROLERI. (L. S.)

Conte COELLO DE PORTUGAL. (L. S.)

(1) Le ratifiche furono scambiate addi 24 luglio 1880, e il Decreto Reale 25 stesso mese ed anno n. 5568 (serie 3.a) dava esecuzione al suesteso trattato a cominciare dal 15 agosto 1880.

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