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LEGGE SPAGNUOLA

sulla proprietà intellettuale, 10 gennajo 1879.

DON ALFONSO XII

PER LA GRAZIA DI DIO RE COSTITUZIONALE DI SPAGNA.

Tutti coloro che la presente vedranno e intenderanno, sappiano che le Cortes hanno decretato e Noi abbiamo sanzionato quanto segue:

Art. 1. La proprietà intellettuale comprende, per gli effetti di questa legge, le opere scientifiche, letterarie ed artistiche, che in qualunque modo possono venire alla luce. Art. 2. La proprietà letteraria spetta:

1.o Agli autori per le opere loro proprie;

2.o Ai traduttori per la loro traduzione, se l'opera. originale è straniera e le Convenzioni internazionali non ne impediscano la traduzione, oppure se l'opera, essendo spagnuola, sia passata nel dominio pubblico, o, in caso contrario, se ne sia ottenuto il permesso dall'autore;

3.o A coloro i quali rifondono, copiano, ricavano estratti, compendiano o riproducono opere originali spagnuole, spetta il diritto di proprietà per i loro lavori, purché questi lavori siano fatti col permesso dei proprietari ;

4.o Agli editori di opere inedite, che non abbiano autore conosciuto, o di quelle altre, anche inedite, di autori conosciuti che siano passate in dominio pubblico;

5.o Agli aventi alcuno dei diritti sopra specificati sia per eredità, sia per qualsivoglia altro titolo di translazioni di proprietà.

Art. 3. I benefizi di questa legge sono pure applicabili: 1.o Agli autori di mappe, di piani o di disegni scien

tifici;

2.° Ai compositori di musica;

3.o Agli autori di opere d'arte per la riproduzione delle medesime sotto qualunque forma;

4. Agli aventi diritto da quelli innanzi indicati. Art. 4. I benefizi di questa legge sono estesi del pari: 1.° Allo Stato ed alle sue corporazioni, ed a quelle provinciali e municipali;

2.° Agli istituti scientifici, letterari ed artistici, o di altra specie legalmente costituiti.

Art. 5. La proprietà intellettuale sarà sotto l'imperio del diritto comune senza altre limitazioni eccetto quelle imposte dalla legge.

Art. 6. La proprietà letteraria spetta agli autori durante la loro vita, e si trasmette ai loro eredi testamentari o legittimi pel termine di 80 anni. È anche trasmissibile per atti tra vivi, e coloro che l'acquisteranno durante la vita dell'autore ne godranno sino ad 80 anni dopo la morte di costui, se non lascia eredi legittimi. Se poi ne lascia, il diritto dei cessionari terminerà 25 anni dopo la morte dell'autore, e la proprietà passerà ai suddetti eredi legittimi pel tempo di 55 anni.

Art. 7. Niano potrà riprodurre opere altrui senza il permesso del proprietario e nemmeno annotarle, ampliarle o migliorarne l'edizione; però chiunque potrà pubblicare come sua esclusiva proprietà, commentari, critiche e note che alle stesse si riferiscono, comprendendovi soltanto la parte del testo necessaria all' oggetto.

Se l'opera fosse musicale, la proibizione si estenderà del pari alla pubblicazione totale o parziale delle melodie, con o senza accompagnamento, trasportate o ridotte per altri strumenti, o con caratteri differenti, o sotto qualunque altra forma che non sia quella pubblicata dall' autore.

Art. 8. Non è necessaria la pubblicazione delle opere perchè la legge garantisca la proprietà intellettuale. Niuno pertanto ha diritto di pubblicare senza il permesso dell' autore un'opera scientifica, letteraria od artistica, che sia stata stenografata, annotata o copiata durante la sua lettura, esecuzione od esposizione pubblica o privata, come del pari è proibita la pubblicazione di spiegazioni orali.

Art. 9. L'alienazione di un'opera d'arte, salvo patto in contrario, non porta seco la cessione del diritto della riproduzione della medesima, nè della sua esposizione pubblica; tali diritti rimangono riservati all'autore o a chi vi abbia diritto.

Art. 10. Per poter copiare o riprodurre nelle stesse od altre dimensioni, ed in qualunque modo le opere d'arte originali esistenti in pubbliche gallerie, durante la vita del loro autore, è necessario il consenso di questi ultimi.

Discorsi parlamentari. — Art. 11. L'autore è proprietario dei suoi discorsi parlamentari; essi potranno essere ristampati, senza il permesso suo o di chi vi abbia diritto, solamente nel Giornale delle Sessioni del Corpo legislativo, cui egli appartiene, e nei giornali politici.

Traduzioni. Art. 12. Se la traduzione si pubblica per la prima volta in paese straniero col quale vi sian Convenzioni sulla proprietà letteraria, si osserverà quanto in esse è stipulato per risolvere le questioni che nascessero, e per quello che nelle medesime non è risoluto si osserverà quanto prescrive questa legge.

Art. 13. I proprietari di opere estere godranno del loro diritto di proprietà anche in Ispagna, ma saranno soggetti alle leggi della loro nazione; otteranno però solamente i diritto di proprietà delle traduzioni delle dette opere per tutto il tempo pel quale godono il diritto di proprietà delle opere originali nella loro nazione conformemente alle leggi di essa.

Art. 14. Il traduttore di opera che sia passata sotto il dominio pubblico ha soltanto il diritto di proprietà sulla sua traduzione, e non potrà opporsi che altri la traduca di

nuovo.

Art. 15. I diritti che accorda l'articolo 13 ai proprietari di opere estere in Ispagna saranno solamente applicabili a quelle nazioni che concedono ai proprietari di opere spagnole completa reciprocità.

Processi e cause. Art. 16. Le parti saranno proprietarie degli scritti presentati in loro nome in qualunque pro

cesso o causa; però non potranno pubblicarli senza che ne abbiano ottenuto il permesso dal tribunale che emette la sentenza, il quale l'accorderà dopo che siano resi esecutivi il processo o la causa, purchè però ritenga che la pubblicazione in sè stessa non produca inconvenienti nè pregiudichi niuna delle parti.

Gli avvocati che abbiano autorizzati gli scritti o le difese potranno farne collezioni previo permesso del tribunale e consenso della parte rispettiva.

Art. 17. Per pubblicare copie o estratti di cause o processi espletati è mestieri che il tribunale giudicante ne dia il permesso, che accorderà o rifiuterà prudentemente e senza ulteriore ricorso.

Art. 18. Se due o più chiedessero il permesso di pubblicare copie od estratti di cause o di processi espletati, il tribunale potrà, secondo i casi, concederlo ad alcuni e negarlo agli altri, e potrà imporre quelle restrizioni che reputerà convenienti.

Opere drammatiche e musicali. Art. 19. Non potrà essere rappresentata in teatro, nè in alcun luogo pubblico, tutta o parte di una composizione drammatica o musicale, senza previo permesso del proprietario.

Gli effetti di questo articolo si estendono alle rappresentazioni date da società costituite in qualunque forma nella quale entri contribuzione di denaro..

Art. 20. I proprietari di opere drammatiche o musicali possono fissare liberamente i diritti di rappresentazione quando no accordano il permesso, però se non li fissano, potranno reclamare soltanto quelli stabiliti dai regolamenti.

Art. 21. Niuno potrà eseguire, vendere nè dare a nolo, senza permesso del proprietario, alcuna copia delle opere drammatiche o musicali, che dopo essere state presentate al pubblico per la prima volta, non fossero state stampate.

Art. 22. Dei diritti di rappresentazione di ogni opera lirico-drammatica, una metà spetterà al proprietario del libretto e l'altra a quello della musica, salvo patto in contrario.

Art. 23. L'autore di un libretto di qualsivoglia composizione posta in musica ed eseguita in pubblico, sarà esclusivo padrone di stampare e di vendere la sua opera letteraria separatamente dalla musica, ed il compositore di questa potrà fare lo stesso per la sua opera musicale.

Nel caso che l'autore di un libretto ne proibisse completamente la rappresentazione, l'autore della musica potrà applicarla ad altra nuova opera drammatica.

Art. 24. Le imprese, le società o i privati che, facendo eseguire in pubblico un'opera drammatica o musicale, l'annunziassero cambiandone il titolo, sopprimendo, alterando o ampliando qualche brano o passaggio dell' opera, senza dell'opera, permesso dell'autore, saranno considerati come frodatori della proprietà letteraria.

Art. 25. L'esecuzione in pubblico non autorizzata di una opera drammatica o musicale sarà punita con le pene stabilite dal Codice e con la perdita totale dell'incasso, che sarà integralmente devoluto al proprietario dell'opera eseguita.

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Opere anonime. Art. 26. Gli editori di opere anonime, o pseudonime godranno sulle medesime gli stessi diritti spettanti agli autori ed ai traduttori sulle proprie, sino a tanto che non si provi in forma legale qual è l'autore o traduttore omesso o nascosto sotto il pseudonimo. Quando ciò venga provato, l'autore, o il traduttore, o chi vi abbia diritto, subentreranno in tutti i loro diritti agli editori di opere anonime o pseudonime.

Opere postume. Art. 27. Sono opere postume, oltre quelle che non sono state pubblicate in vita dall'autore, le altre pubblicate durante la vita di esso, se lo stesso autore alla sua morte le lascia rivedute, ampliate, annotate o corrette in guisa che meritino d'essere tenute in conto di opere nuove. In caso di controversia innanzi ai tribunali, precederà la decisione un pronunziato di periti.

Collezioni legislative. Art. 28. Le leggi, i decreti, le disposizioni reali, i regolamenti ed altre disposizioni che emanino dai poteri pubblici possono essere inserite nei giornali ed in altre opere, nelle quali per la loro natura o scopo

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