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Questo divieto della meccanica riproduzione vale anche per le opere d'arte (1).

Come opera originale si considera, oltre alla primitiva produzione letteraria ed artistica, anche ogni stampa o riproduzione intrapresa dall'autore o da'suoi aventi causa in forza del diritto che loro ne compete pel disposto dal § 1. Le eccezioni alle disposizioni di questo paragrafo sono contenute nei successivi (§§ 5, 9).

§ 4. Si considerano parimente contraffazioni:

a) La stampa di manoscritti d'ogni genere intrapresa senza l'assenso dell'autore o de' suoi aventi-causa, come pure: b) La stampa di discorsi recitati ad uno scopo d' edificazione, d'istruzione o di divertimento. In ambedue i casi a) eb) l'assenso dev'essere comprovato anche allorquando l'editore sia legittimo possessore del manoscritto originale o d'una copia od imitazione qualunque di esso.

Quello poi che fu detto sotto a) pei manoscritti vale anche per quelle carte geografiche o topografiche, e per quei disegni, figure, ecc., in oggetti di scienze naturali, d'architettura e simili, che, per lo scopo al quale furono fatti, non possono considerarsi come separate opere d'arte, ma siano soltanto destinati ad illustrazione di soggetti scientifici;

c) Gli estratti di un'opera di altro autore con o senza cangiamenti, quando vengono pubblicati separatamente con o senza titolo dell'opera originale;

d) I cangiamenti nelle parti accessorie di un' opera, in ispecie l'aggiunta, l'omissione o la variazione di annotazioni, disegni, carte, tavole ed altro non tolgono all' edizione di un'opera o di un estratto il carattere di una contraffazione;

e) Fra due opere pubblicate sotto lo stesso od anche sotto diverso titolo, le quali trattino il medesimo soggetto collo stesso ordine o colla medesima distribuzione di ma

(1) Il legislatore del 1846 ha così opportunamente riformato la disposizione dell'art. 12, alinea, del Trattato austro-sardo 1840 (V. pag. 55), il quale poteva dar luogo ad erronee o ingiuste applicazioni della legge.

terie, l'ultima uscita in luce si riguarda come una contraffazione, quando le aggiunte od i cangiamenti che vi si rinvengono non sieno così essenziali ed importanti da farla considerare necessariamente come una nuova distinta creazione dell'ingegno.

§ 5. Per lo contrario non si considera contraffazione, ed è quindi permesso:

a) Il riportare testualmente singoli passaggi di opere già pubblicate.

b) Il togliere da un'opera più estesa o da uno scritto o foglio periodico singoli articoli, poesie o simili per inserirli in altre opere sostanzialmente nuove, formanti corpo da sè, ed in ispecie d'argomento critico o letterario, istorico, oppure in collezioni di brani scelti da varie opere, le quali sieno compilate per qualche particolare scopo letterario o ad uso delle scuole o delle chiese, o dell'insegnamento in genere, oppure da ultimo in opere o fogli periodici. In questi casi per altro corre obbligo di citarne espressamente la fonte, e inoltre si richiede che l'articolo o brano riprodotto non superi in estensione un foglio di stampa dell'opera originale da cui fu tolto, e non se ne formi una separata pubblicazione volante. Parimenti è necessario, trattandosi di scritti o fogli periodici, che l'articolo in più riprese inserito nel decorso di un anno non ecceda in complesso i due fogli di stampa; fatto solo eccezione pei giornali politici propriamente detti, pei quali non corre altro obbligo che quello di citare la fonte da cui si toglie l'articolo;

c) La traduzione d'un' opera letteraria già escita in luce, senza distinzione della lingua. Si eccettua nondimeno il caso in cui chi ne ha il diritto (§ 1) abbia riservato a sè la facoltà della traduzione in generale, od in una determinata lingua, dichiarandolo espressamente sul frontispizio, oppure nella prefazione dell'opera originale, nel qual caso qualunque traduzione pubblicata senza l'assenso dell'autore o de' suoi aventi-causa entro un anno dalla pubblicazione dell'opera originale, sarà considerata contraffazione.

Qualora l'autore abbia pubblicata la sua opera contemporaneamente in più lingue, ogni edizione della medesima verrà considerata originale.

Qualunque traduzione legittimamente pubblicata è tutelata contro la contraffazione, e di varie traduzioni si considera contraffazione la posteriore quando non si distingua del tutto, o si distingua appena per insignificanti mutazioni dall'antecedente;

d) L'applicazione ad una nuova opera dell' identico titolo adottato in un'opera d' altro autore antecedentemente pubblicata. L'uso, per altro, di un medesimo titolo può dare diritto a risarcimento a chi ne avesse danno, quando un tal titolo non fosse riconosciuto assolutamente necessario a qualificare l'oggetto dell'opera, e potesse inoltre indurre il pubblico in errore sull'identità della medesima.

La cognizione di questo caso è di competenza del foro civile quando non sia intervenuta un' intenzione contraria alla legge.

§ 6. Relativamente alle composizioni musicali, viene considerata contraffazione ogni stampa di manoscritti avvenuta senza il consenso del compositore o de'suoi aventi

causa.

Al contrario non è riguardata contraffazione, e quindi è permesso:

a) L'inserire singoli motivi di componimenti musicali in opere che si pubblicano periodicamente;

b) L'adottare un concetto musicale d'altro autore per comporne variazioni, fantasie, studi, pot-pourris, ecc., rissguardandosi tali componimenti musicali come distinte produzioni dell'ingegno;

c) Il ridurre un pezzo di musica per istrumenti diversi da quelli per cui fu scritto, o per numero d'istrumenti minore.

Qualora però l'autore del componimento musicale si abbia riservato il diritto di dare alla luce egli medesimo le riduzioni in generale o per determinati istrumenti, facendone espressa dichiarazione sul frontispizio del componi

mento stesso, qualunque riduzione pubblicata senza il consenso di lui e dei suoi aventi-causa entro un anno da quello della pubblicazione del componimento originale è considerata contraffazione;

d) Nel caso che per un'opera musicale o drammatica venga adoperato lo stesso titolo di altra opera del medesimo genere antecedentemente pubblicata, si applica il disposto del § 5 lett. d).

§ 7. Il testo della poesia relativa al componimento musicale è considerato un accessorio di questo, e il maestro compositore può quindi stamparlo unitamente al suo lavoro, quando non vi siano patti in contrario.

Per la stampa del testo senza la musica è necessario il consenso del poeta ; qualora però l'opera musicale sia destinata alla pubblica rappresentazione o produzione, presumesi un tale consenso in favore di quello che ha ottenuta l'autorizzazione di rappresentarla o produrla, potendo egli perciò far stampare anche il testo onde giovarsene all' atto della rappresentazione, purchè indichi tale destinazione sul testo medesino.

§ 8. Nel diritto esclusivo competente all'autore d'un'opera musicale o drammatica (§ 2) si comprende anche quello della pubblica rappresentazione o produzione, e quando l'opera non sia stata pubblicata colle stampe, è proibito il rappresentarla o produrla senza il consenso dell'autore o dei suoi aventi-causa, sia nella sua integrità, sia con abbreviazioni o cangiamenti non essenziali prima che scada il prescritto termine di privativa (§§ 23 e 24).

Non si considera quale pubblicazione nel senso di questo paragrafo la stampa che l'autore intraprendesse di alcuni esemplari per distribuirli in luogo di manoscritti, facendone di ciò espresso cenno sugli esemplari medesimi.

Il permesso dato dall'autore per la pubblica rappresentazione o produzione autorizza anche alla libera ripetizione della medesima, semprechè non vi sia stata apposta una limitazione.

Fra gli autori collettivi d'un'opera drammatica ognuno di

essi si ritiene, in casi di dubbio, autorizzato a permetterne. la pubblica rappresentazione.

§ 9. Riguardo ai disegni, ai dipinti, alle incisioni, in rame, in acciaio, o in pietra, agl' intagli in legno ed altre produzioni dell'arte del disegno, come pure riguardo ai lavori in plastica, non si verifica contraffazione:

a) Quando la copia od imitazione, di qualunque genere essa sia, si distingua dall' originale non solo per la materia, la forma e le dimensioni, ma anche per tali essenziali cangiamenti nella figurazione, che possano farla risguar dare come una particolare produzione dell'arte.

b) Quando in uno stabilimento di manifatture, in una officina venga adoperato un lavoro di arte per modello d'oggetti che servono ad usi pratici e materiali;

c) Quando una produzione dell'arte del disegno publicata colle stampe venga riprodotta in plastica;

d) Quando un lavoro di plastica destinato non solo al diletto della vista, ma anche ad uso pratico e materiale, oppure a semplice ornamento di altro prodotto industriale venga prodotto in disegno con o senza colore.

§ 10. Affinchè, per altro, nei casi in cui non ostano le prescrizioni dell'antecedente paragrafo, l'autore di un' opera d'arte completa o i suoi aventi-causa possano far uso dell'esclusivo diritto di riprodurla, è necessario che all'atto della pubblicazione ne venga fatta espressa riserva, e che il diritto stesso venga esercitato entro due anni dalla scadenza di quello in cui l'opera venne alla luce. In caso diverso è libera qualunque siasi riproduzione od imitazione dell'opera.

§ 11. Colla cessione del diritto di riprodurre un'opera di disegno o di plastica l'autore od i suoi aventi-causa non perdono la proprietà dell' originale; per lo contrario trasferendosi in altri la proprietà dell'opera orginale, si trasferisce nell'acquirente anche l'esclusivo diritto d'intraprendere o permetterne la riproduzione, semprechè non siasi convenuto il contrario.

§ 12. Lo spaccio dei prodotti d'una contraffazione effettuatosi tanto entro il territorio dello Stato quanto in paese

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